Art. 11. L'asta sara' aperta sul valore estimativo del fondo, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo e che si vendono col medesimo. L'aggiudicazione nel primo o nel secondo incanto a favore del miglior offerente sara' definitiva, salvo l'approvazione di cui all'art. 18 del presente.