(Modulo D - Parte II-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
  L'asta sara' aperta sul valore estimativo  del  fondo,  non  tenuto
calcolo del valore presuntivo del  bestiame,  delle  scorte  morte  e
delle altre cose mobili esistenti sul fondo  e  che  si  vendono  col
medesimo. L'aggiudicazione nel primo o nel secondo incanto  a  favore
del miglior offerente sara' definitiva, salvo l'approvazione  di  cui
all'art. 18 del presente.