(Modulo D - Parte II-art. 14)
 
                              Art. 14. 
 
  Del prezzo dello stabile saranno  pagati  due  ventesimi  entro  il
termine di dieci  giorni  dalla  seguita  aggiudicazione.  Gli  altri
diciotto ventesimi saranno pagati in  diciotto  eguali  rate  annuali
coll'interesse   scalare    del    6    per    cento    dal    giorno
dell'aggiudicazione. 
 
  Contemporaneamente ai due primi ventesimi del prezzo  sara'  pagato
l'integrale importo presuntivo delle scorte  vive  e  morte  e  delle
altre cose mobili esistenti sui fondi,  non  che  la  somma  indicata
nell'avviso d'asta per spese e tasse di trapasso, di  trascrizione  e
d'iscrizione ipotecaria, salve le successive liquidazioni e compensi,
a termini del Regolamento approvato con Regio Decreto 22 agosto 1867,
n. 3852. 
 
  Sara' computato in acconto  dei  primi  due  ventesimi  del  prezzo
l'importo del deposito d'asta, sempreche' il deposito che fosse stato
fatto in rendita pubblica, sia, negli stessi dieci giorni, convertito
nei titoli di cui e' cenno all'art. 17 della Legge 15 agosto 1867. 
 
  Entro l'anzidetto termine di dieci giorni  l'aggiudicatario  dovra'
presentare al Prefetto i documenti comprovanti l'effettuato pagamento
della detta prima rata del prezzo e degli altri accessori.