Art. 14. Del prezzo dello stabile saranno pagati due ventesimi entro il termine di dieci giorni dalla seguita aggiudicazione. Gli altri diciotto ventesimi saranno pagati in diciotto eguali rate annuali coll'interesse scalare del 6 per cento dal giorno dell'aggiudicazione. Contemporaneamente ai due primi ventesimi del prezzo sara' pagato l'integrale importo presuntivo delle scorte vive e morte e delle altre cose mobili esistenti sui fondi, non che la somma indicata nell'avviso d'asta per spese e tasse di trapasso, di trascrizione e d'iscrizione ipotecaria, salve le successive liquidazioni e compensi, a termini del Regolamento approvato con Regio Decreto 22 agosto 1867, n. 3852. Sara' computato in acconto dei primi due ventesimi del prezzo l'importo del deposito d'asta, sempreche' il deposito che fosse stato fatto in rendita pubblica, sia, negli stessi dieci giorni, convertito nei titoli di cui e' cenno all'art. 17 della Legge 15 agosto 1867. Entro l'anzidetto termine di dieci giorni l'aggiudicatario dovra' presentare al Prefetto i documenti comprovanti l'effettuato pagamento della detta prima rata del prezzo e degli altri accessori.