Art. 15. I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati ne' in tutto ne' in parte fino a che l'aggiudicatario non ne abbia pagato l'intiero prezzo od una parte di esso corrispondente al valore del taglio; o non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea garanzia del pagamento; uniformandosi in ogni caso alle disposizioni delle leggi forestali.