(Modulo D - Parte II-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
  I boschi d'alto fusto non potranno essere tagliati ne' in tutto ne'
in parte fino a che l'aggiudicatario non ne  abbia  pagato  l'intiero
prezzo od una parte di esso corrispondente al valore  del  taglio;  o
non abbia previamente fornita all'Agente del Demanio idonea  garanzia
del pagamento; uniformandosi in ogni  caso  alle  disposizioni  delle
leggi forestali.