(Modulo D - Parte II-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
  Ritardandosi dall'aggiudicatario oltre trenta giorni  l'adempimento
degli obblighi di cui e' parola all'art. 11 del presente  capitolato,
il Demanio procedera' a nuovi incanti del fondo  a  rischio  e  spese
dell'aggiudicatario; il quale perdera' l'eseguito deposito,  e  sara'
inoltre tenuto al risarcimento dei danni. 
 
  Contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi,  o  di
tutto o di parte del prezzo, si procedera' colle norme sancite  dagli
art. 20 e 22 della Legge sul credito fondiario del 14 luglio 1866.