Art. 17. Ritardandosi dall'aggiudicatario oltre trenta giorni l'adempimento degli obblighi di cui e' parola all'art. 11 del presente capitolato, il Demanio procedera' a nuovi incanti del fondo a rischio e spese dell'aggiudicatario; il quale perdera' l'eseguito deposito, e sara' inoltre tenuto al risarcimento dei danni. Contro i debitori morosi per la riscossione degli interessi, o di tutto o di parte del prezzo, si procedera' colle norme sancite dagli art. 20 e 22 della Legge sul credito fondiario del 14 luglio 1866.