Art. 18. L'approvazione dell'aggiudicazione sara' fatta dalla Commissione provinciale e resa esecutoria dal Prefetto in virtu' dell'art. 13 della Legge 15 agosto 1867, ed in conformita' agli art. 111 a 113 del Regolamento approvato con Regio Decreto 22 stesso mese, n. 3852.