(Modulo D - Parte II-art. 1)
 
                              PARTE II. 
 
                        CONDIZIONI GENERALI. 
 
                               Art. 1. 
 
  I fondi si vendono nello stato  in  cui  si  trovano  e  come  sono
posseduti dal Demanio, con tutte le servitu' attive e  passive  tanto
apparenti, quanto non apparenti, quantunque non indicate nella  prima
parte del presente capitolato, e con tutti  i  pesi  che  vi  fossero
inerenti.