(Modulo D - Parte II-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  La vendita sara' fatta a corpo e non a misura, allo stesso  titolo,
e nello stato e forma, colla  quale  il  fondo  si  teneva  dall'Ente
ecclesiastico e dal  Demanio.  Non  vi  sara'  luogo  ad  azione  per
lesione, ne' ad aumento, o a diminuzione  di  prezzo,  per  qualunque
materiale errore nella descrizione dei beni posti in  vendita  e  per
qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla
legge.