Art. 2. La vendita sara' fatta a corpo e non a misura, allo stesso titolo, e nello stato e forma, colla quale il fondo si teneva dall'Ente ecclesiastico e dal Demanio. Non vi sara' luogo ad azione per lesione, ne' ad aumento, o a diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizione dei beni posti in vendita e per qualunque differenza, sebbene eccedente la tolleranza stabilita dalla legge.