Art. 3. Lo Stato non assume altra obbligazione, o garanzia se non pel fatto di sofferta evizione; nel qual caso il compenso spettante al compratore sara' limitato al puro rimborso del prezzo pagato alle Finanze, e delle spese di aggiudicazione, ovvero al rimborso di quella minor somma effettivamente da lui pagata per la patita evizione. Ove la evizione fosse parziale, il compratore non avra' diritto che al rimborso della quota di prezzo e di spese corrispondente alla parte evitta. Il compratore non potra' mai sospendere il pagamento del prezzo al di la' delle epoche convenute, anche nel caso che esistesse qualche ipoteca a favore di terzi sullo stabile alienato, o che pendesse giudizio di evizione, fermo all'Amministrazione demaniale l'obbligo di pagare a suo tempo il debito ipotecario colla conseguente cancellazione della iscrizione, e di pagare i rimborsi che risultassero dalla seguita evizione.