(Modulo D - Parte II-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  Lo Stato non assume altra obbligazione, o garanzia se non pel fatto
di  sofferta  evizione;  nel  qual  caso  il  compenso  spettante  al
compratore sara' limitato al puro rimborso  del  prezzo  pagato  alle
Finanze, e delle spese  di  aggiudicazione,  ovvero  al  rimborso  di
quella minor  somma  effettivamente  da  lui  pagata  per  la  patita
evizione. Ove la evizione fosse parziale,  il  compratore  non  avra'
diritto  che  al  rimborso  della  quota  di  prezzo   e   di   spese
corrispondente alla parte evitta. 
 
  Il compratore non potra' mai sospendere il pagamento del prezzo  al
di la' delle epoche convenute, anche nel caso che  esistesse  qualche
ipoteca a favore di terzi sullo  stabile  alienato,  o  che  pendesse
giudizio di evizione, fermo all'Amministrazione  demaniale  l'obbligo
di  pagare  a  suo  tempo  il  debito  ipotecario  colla  conseguente
cancellazione  della  iscrizione,  e  di  pagare   i   rimborsi   che
risultassero dalla seguita evizione.