(Modulo D - Parte II-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Dal giorno dell'aggiudicazione decorrono a favore del  Demanio  gli
interessi scalari sul prezzo nella ragione del 6 per cento. 
 
  I frutti civili spetteranno  al  Demanio  per  la  rata  del  tempo
decorso fino al giorno della aggiudicazione,  e  da  quel  giorno  in
avanti al compratore. 
 
  Si fara'  luogo  ai  compensi  reciproci  secondo  le  leggi  e  le
consuetudini locali pei frutti naturali. 
 
  Il carico delle imposte  e  degli  altri  pesi  sara'  regolato  in
proporzione del godimento dei frutti.