Art. 4. Dal giorno dell'aggiudicazione decorrono a favore del Demanio gli interessi scalari sul prezzo nella ragione del 6 per cento. I frutti civili spetteranno al Demanio per la rata del tempo decorso fino al giorno della aggiudicazione, e da quel giorno in avanti al compratore. Si fara' luogo ai compensi reciproci secondo le leggi e le consuetudini locali pei frutti naturali. Il carico delle imposte e degli altri pesi sara' regolato in proporzione del godimento dei frutti.