Art. 7. Sono a carico del compratore i compensi, che fossero dovuti al conduttore, in conseguenza di miglioramenti fatti nel fondo, e a suo favore i compensi dovuti dal conduttore per deterioramenti arrecati. Il compratore e' inoltre pienamente surrogato in ogni altro diritto o dovere del Demanio verso il conduttore per fatti relativi alle locazioni in corso, quantunque anteriori alla vendita; eccettuati unicamente i fitti e le prestazioni scadute prima dell'aggiudicazione, pei quali si osservera' il disposto all'art. 4 del presente capitolato.