(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto dei viaggiatori-art. 33)
                             Articolo 33 
 
                           Responsabilita' 
 
  §1 In caso di morte e di ferimento di viaggiatori, il trasportatore
e' responsabile inoltre del danno risultante dalla perdita  totale  o
parziale, o dell'avaria degli oggetti che il  viaggiatore  portava  o
sulla sua persona, o come colli a mano; cio' si  applica  anche  agli
animali che il viaggiatore portava con se'. L'articolo 26 si  applica
per analogia. 
  §2 Il trasportatore peraltro e' responsabile del  danno  risultante
dalla perdita totale o parziale o dall'avaria  di  oggetti,  colli  a
mano  o  animali,  la  cui   sorveglianza   spetta   al   viaggiatore
conformemente all'articolo 15, solo a condizione che tale  danno  sia
dovuto a colpa del trasportatore. Gli altri articoli del  Titolo  IV,
ad eccezione dell'articolo 51, ed il Titolo VI non  sono  applicabili
in questo caso.