(Convenzione - art. 35)
                             Articolo 35 
1. Le barriere o le semi barriere  dei  passaggi  a  livello  saranno
dipinte distintamente con strisce alternate di colore rosso e bianco,
rosso e giallo, nero  e  bianco  o  giallo  e  nero;  Tuttavia,  esse
potranno essere colorate solo in bianco o in giallo a  condizione  di
essere munite al centro di un grande disco rosso. 
2. A tutti i passaggi a livello senza barriere o  semibarriere  sara'
posto nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria,  il  segnale
B,7 descritto nell'allegato 3. Se esiste  una  segnalazione  luminosa
per  avvertire  l'approssimarsi  dei  treni  oppure  il  segnale  B,2
"ARRESTO ALL'INCROCIO", il  segnale  B,7  sara'  posto  sullo  stesso
supporto di detta segnalazione oppure il segnale B,2. L'installazione
del segnale B,7 non e' obbligatoria: 
   a)  negli  incroci  di  strade  con  linee  ferroviarie  dove   la
circolazione ferroviaria e' molto lenta e la circolazione stradale e'
regolata da un ferroviere che faccia i segnali manuali necessari; 
   b) negli incroci di linee ferroviarie con strade di campagna  dove
la circolazione e' scarsa oppure con sentieri pedonali. 
3. Sotto tutti i segnali di pericolo che richino uno dei simboli A,26
o A,27 descritti nll'Allegato  3  della  presente  Convenzione,  puo'
essere posto un pannello rettangolare con  un  lungo  lato  verticale
avente tre barre rosse oblique  su  fondo  bianco  o  giallo;  allora
saranno posti, approssimativamente a un terzo ed a  due  terzi  della
distanza  tra  il  segnale  e  la  linea  ferroviaria,  dei   segnali
supplementari costituiti  da  pannelli  di  identifica  forma  aventi
rispettivamente una o due barre  rosse  oblique  su  fondo  bianco  o
giallo. Detti segnali possono essere ripetuti sul lato opposto  della
carreggiata. La sezione C dell'Allegato 3 della presente  Convenzione
precisa  la  descrizione  dei  pannelli   menzionati   nel   presente
paragrafo.