(Convenzione - art. 36)
                             Articolo 36 
   Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a  livello,  le
Parti contraenti s'impegnano: 
   a) a fare installare prima di tutti i passaggi a livello  uno  dei
segnali di pericolo che rechi  uno  dei  simboli  A,26  oppure  A,27;
tuttavia, nessun segnale puo' essere posto: 
   i) nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati; 
   ii) sulle strade di campagna e sui sentieri dove  la  circolazione
dei veicoli a motore e' eccezionale; 
   b) a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere  o
semibarriere oppure una segnalazione che indichi l'approssimarsi  dei
treni, salvo se gli utenti  della  strada  possano  vedere  la  linea
ferroviaria da una parte e dall'altra di  detto  passaggio,  in  modo
tale che, tenuto conto soprattutto della velocita' massima dei treni,
un  conducente  di  veicoli  stradali  che  si  avvicini  alla  linea
ferroviaria, da una parte o dall'altra, abbia il  tempo  di  fermarsi
prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno  e'  visibile
ed in modo tale anche che gli utenti della strada che si trovano gia'
impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il
tempo di  compiere  la  traversata;  tuttavia,  le  Parti  contraenti
potranno derogare dalle disposizioni del presente alinea nei passaggi
a livello dove la velocita' dei treni e' relativamente  lenta  oppure
dove la circolazione stradale dei veicoli a motore e' scarsa; 
   c)  a  far  installare  una  delle  segnalazioni,  per   segnalare
l'approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1  dell'Articolo  33
della presente Convenzione a tutti i passaggi  a  livello  muniti  di
barriere o semibarriere la cui manovra e' comandata da una cabina  da
cui esse non sono visibili; 
   d)  a  far  installare  una  delle  segnalazioni   per   segnalare
l'approssimarsi dei treni previste al paragrafo  1  dell'Articolo  33
della presente Convenzione, a tutti i passaggi a  livello  muniti  di
barriere  o   di   semibarriere   la   cui   manovra   e'   comandata
automaticamente dall'approssimarsi dei treni; 
   e)  per  migliorare  la  visibilita'  delle   barriere   e   delle
semibarriere,  a  far  installare   dei   materiali   o   dispositivi
rifrangenti  ed  eventualmente  ad  illuminarli  durante  la   notte;
inoltre,  sulle  strade  dove  la  circolazione  stradale   e'   piu'
importante durante la notte, a far installare materiali o dispositivi
rifangenti ed,  eventualmente,  ad  illuminare  durante  la  notte  i
segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello; 
   f) per quanto possibile, in prossimita'  dei  passaggi  a  livello
muniti di barriere o semibarriere, a  far  apporre  al  centro  della
carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai  veicoli  che  si
avvicinano  al  passaggio  a  livello  di  invadere  la  meta'  della
carreggiata opposta al senso di marcia, oppure  di  installare  delle
isole di traffico che separino i due sensi di marcia. 
2. Le disposizioni del presente articolo non si  applicano  nei  casi
previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell'articolo 35  della
presente Convenzione.