(Allegato V)
                             ALLEGATO V 
Riserve della Repubblica di Azerbaigian  a  norma  dell'articolo  23,
                             paragrafo 4 
Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, compresa 
l'esplorazione e la produzione; estrazione delle risorse minerarie 
Puo' essere  necessaria  una  concessione  per  l'esplorazione  e  la
produzione di idrocarburi e di alcuni minerali e metalli da parte  di
societa' straniere. 
Pesca 
E' necessaria un'autorizzazione  rilasciata  dall'organo  governativo
competente. 
Caccia 
E' necessaria un'autorizzazione  rilasciata  dall'organo  governativo
competente. 
Acquisto di beni immobili 
Le societa' straniere non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti
di terreno, ma possono prenderli in locazione a lungo termine. 
Servizi bancari 
Il capitale totale delle banche  di  proprieta'  straniera  non  puo'
superare  una  data  percentuale  del  capitale  totale  del  sistema
bancario nazionale. 
L'Azerbaigian si impegna a non ridurre, per le consociate  e  filiali
azere di societa' comunitarie, il massimale per la quota  globale  di
capitale straniero nel sistema bancario azero in  vigore  al  momento
della sigla del presente accordo, a meno che cio' non sia  necessario
nell'ambito dei programmi dell'FMI in Azerbaigian. 
Entro cinque anni dalla data della firma dell'accordo,  l'Azerbaigian
valutera' la possibilita' di aumentare detto massimale, tenendo conto
di tutti gli elementi  pertinenti  di  natura  monetaria,  fiscale  e
finanziaria e relativi alla bilancia  dei  pagamenti,  nonche'  della
situazione del sistema bancario in Azerbaigian. 
Telecomunicazioni e mass media 
Possono  essere  applicate  alcune  limitazioni  alla  partecipazione
straniera. 
Attivita' svolte da liberi professionisti 
Alcune attivita' sono precluse alle persone fisiche  di  cittadinanza
non azera oppure subordinate a limitazioni o a speciali requisiti. 
Edifici e monumenti storici 
Le attivita' in questo settore sono soggette a restrizioni. 
                                  * 
                                 * * 
L'applicazione delle riserve di cui al  presente  allegato  non  deve
comunque dar  luogo  a  un  trattamento  meno  favorevole  di  quello
concesso alle societa' dei paesi terzi.