ALLEGATO V
Riserve della Repubblica di Azerbaigian a norma dell'articolo 23,
paragrafo 4
Sfruttamento del sottosuolo e delle risorse naturali, compresa
l'esplorazione e la produzione; estrazione delle risorse minerarie
Puo' essere necessaria una concessione per l'esplorazione e la
produzione di idrocarburi e di alcuni minerali e metalli da parte di
societa' straniere.
Pesca
E' necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo
competente.
Caccia
E' necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'organo governativo
competente.
Acquisto di beni immobili
Le societa' straniere non sono autorizzate ad acquistare appezzamenti
di terreno, ma possono prenderli in locazione a lungo termine.
Servizi bancari
Il capitale totale delle banche di proprieta' straniera non puo'
superare una data percentuale del capitale totale del sistema
bancario nazionale.
L'Azerbaigian si impegna a non ridurre, per le consociate e filiali
azere di societa' comunitarie, il massimale per la quota globale di
capitale straniero nel sistema bancario azero in vigore al momento
della sigla del presente accordo, a meno che cio' non sia necessario
nell'ambito dei programmi dell'FMI in Azerbaigian.
Entro cinque anni dalla data della firma dell'accordo, l'Azerbaigian
valutera' la possibilita' di aumentare detto massimale, tenendo conto
di tutti gli elementi pertinenti di natura monetaria, fiscale e
finanziaria e relativi alla bilancia dei pagamenti, nonche' della
situazione del sistema bancario in Azerbaigian.
Telecomunicazioni e mass media
Possono essere applicate alcune limitazioni alla partecipazione
straniera.
Attivita' svolte da liberi professionisti
Alcune attivita' sono precluse alle persone fisiche di cittadinanza
non azera oppure subordinate a limitazioni o a speciali requisiti.
Edifici e monumenti storici
Le attivita' in questo settore sono soggette a restrizioni.
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L'applicazione delle riserve di cui al presente allegato non deve
comunque dar luogo a un trattamento meno favorevole di quello
concesso alle societa' dei paesi terzi.