PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DOGANALE
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni legislative o
regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che
disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle
merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi
altra procedura doganale, comprese le misure di divieto,
restrizione e controllo adottate da dette Parti;
b) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una
domanda di assistenza in materia doganale;
c) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una
richiesta di assistenza in materia doganale;
d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona
fisica identificata.