ARTICOLO 10
Scambi di informazioni e riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del
presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda
delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte
dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi
applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle
corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita'
comunitarie.
2. I dati personali possono essere trasmessi solo se la Parte che li
riceve si impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a
quella applicabile a quel caso specifico nella Parte che li fornisce.
3. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini
del presente protocollo e possono essere destinate ad altri scopi da
una delle parti solo previa autorizzazione scritta dell'autorita' che
le ha fornite, con tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
4. Il paragrafo 3 non osta all'uso delle informazioni in azioni
giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata
osservanza della legislazione doganale. L'autorita' competente che ha
fornito le informazioni viene immediatamente avvertita di tale uso.
5. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze, nonche' nei
procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale,
le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i
documenti consultati in base alle disposizioni del presente
protocollo.