ARTICOLO 11
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato
a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualita' di
esperto o testimone in azioni giudiziarie o amministrative
riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella
giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero
loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella
richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su
quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
2. Il funzionario autorizzato gode della protezione assicurata dalla
legislazione vigente ai funzionari dell'autorita' richiedente nel suo
territorio.