ARTICOLO 2
Campo di applicazione
1. Nell'ambito della propria giurisdizione, le Parti si prestano
assistenza reciproca, nei modi e alle condizioni specificati nel
presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della
normativa doganale, in particolare per quanto concerne la
prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta
legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo
si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente
per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che
disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le
informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta
dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.