ARTICOLO 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono
all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della
normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le
operazioni registrate o programmate che violino o possano violare
detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le
comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono
state correttamente importate nel territorio dell'altra parte,
precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata
prende nell'ambito della propria normativa le misure necessarie a
garantire che siano tenute sotto controllo:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano
fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la
normativa doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da
fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni in
violazione della legislazione doganale;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la
possibilita' che diano luogo a infrazioni della normativa
doganale;
d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di
ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati
per operazioni in violazione della normativa doganale.