(Protocollo-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                        Assistenza spontanea 
Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva
in base alle rispettive leggi, norme e altri  strumenti  giuridici  e
qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione  della
normativa doganale, in particolare  allorche'  ricevono  informazioni
riguardanti: 
- operazioni per le quali sia stata violata,  si  violi  o  si  possa
  violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte; 
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; 
- merci note per essere  soggette  a  infrazioni  della  legislazione
  doganale; 
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
  ritenere che stiano violando  o  abbiano  violato  la  legislazione
  doganale; 
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi  di  ritenere
  che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare
  la legislazione doganale.