ARTICOLO 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, senza richiesta preventiva
in base alle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e
qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della
normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni
riguardanti:
- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa
violare tale legislazione e che possano interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a infrazioni della legislazione
doganale;
- persone fisiche o giuridiche per le quali vi sono fondati motivi di
ritenere che stiano violando o abbiano violato la legislazione
doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere
che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare
la legislazione doganale.