ARTICOLO 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande inoltrate a norma del presente protocollo sono
presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti
necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo
richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia,
devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 del presente
articolo devono contenere le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) la misura richiesta;
c) l'oggetto e il motivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone
fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i
casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali
dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta
autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo'
esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono
essere disposte misure cautelative.