ARTICOLO 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini
all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate
di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da
informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli
stessi fini.