Art. 1031 
 
                 Termini conclusivi dei procedimenti 
 
1. Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai  sensi
dell'articolo 2, comma 2, della  legge,  i  termini  entro  i  quali,
all'esito  del  prescritto  iter  procedimentale,  sono  adottati   i
provvedimenti   conclusivi   di   competenza   del   Ministro,    dei
Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi
centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e  degli  organi
periferici. 
 
 
          Note all'art. 1031: 
          - Il testo dell'art. 2, comma 2, della  legge  n.  241  del
          1990 e' il seguente: 
          «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  (omissis).  -
          2.  Nei  casi  in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero   i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni.».