Art. 1033 
 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti  a  iniziativa  di
                                parte 
 
1. Per i procedimenti a iniziativa  di  parte,  il  termine  iniziale
decorre dalla data del ricevimento, da parte della competente  unita'
organizzativa, della domanda o dell'istanza. 
2. La domanda deve essere redatta nelle forme e  nei  modi  stabiliti
dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione
portati  a  idonea  conoscenza  degli  amministrati,  e  deve  essere
corredata della  prevista  documentazione,  dalla  quale  risulti  la
sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per
l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax  o  per  via
telematica  sono  valide  in  presenza  delle  condizioni   richieste
dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda o
l'istanza possono  essere  corredate  dalla  documentazione  o  dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui  all'articolo  18,
comma 2, della legge. 
3. All'atto della  presentazione  della  domanda  o  dell'istanza  e'
rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente,  ove  possibile,
le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge.  Tali  indicazioni,
ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all'atto  della
comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della
legge e all'articolo 1028. Per le domande o istanze inviate  a  mezzo
del  servizio  postale,  mediante   raccomandata,   con   avviso   di
ricevimento, la ricevuta e' costituita  dall'avviso  stesso.  Per  le
domande inviate per via telematica, si applica  il  disposto  di  cui
all'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio 2005, n. 68. 
4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta,
l'unita'  organizzativa   responsabile   deve   darne   comunicazione
all'istante   entro   sessanta    giorni,    indicando    le    cause
dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il  termine
iniziale del  procedimento  decorre  dal  ricevimento  della  domanda
regolarizzata o completata. 
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione  e  il  dovere  di
procedere  ai  controlli,  alle  acquisizioni  e  agli   accertamenti
d'ufficio previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 18 della legge. 
 
 
          Note all'art. 1033: 
          - Il testo dell'art. 65 del decreto legislativo n.  82  del
          2005, e' il seguente: 
          «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
          amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze  e  le
          dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per
          via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, sono valide: 
          a) se sottoscritte  mediante  la  firma  digitale,  il  cui
          certificato e' rilasciato da un certificatore accreditato; 
          b) ovvero, quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
          informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o
          della carta nazionale dei servizi,  nei  limiti  di  quanto
          stabilito  da  ciascuna  amministrazione  ai  sensi   della
          normativa vigente; 
          c) ovvero  quando  l'autore  e'  identificato  dal  sistema
          informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
          comma  2,  nei  limiti  di  quanto  stabilito  da  ciascuna
          amministrazione ai sensi della normativa  vigente  e  fermo
          restando il disposto dell'articolo 64, comma 3; 
          c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato  dal  sistema
          informatico attraverso le credenziali di  accesso  relative
          all'utenza personale di posta  elettronica  certificata  di
          cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
          n.  185,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2. 
          2. Le istanze e le dichiarazioni inviate  o  compilate  sul
          sito  secondo  le  modalita'  previste  dal  comma  1  sono
          equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni  sottoscritte
          con firma autografa  apposta  in  presenza  del  dipendente
          addetto al procedimento;  resta  salva  la  facolta'  della
          pubblica amministrazione di stabilire  i  casi  in  cui  e'
          necessaria la sottoscrizione mediante la firma digitale. 
          3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non e'  piu'
          consentito  l'invio  di  istanze  e  dichiarazioni  con  le
          modalita' di cui al comma 1, lettera c). 
          4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e'  sostituito
          dal seguente: 
          «2.  Le  istanze  e  le  dichiarazioni  inviate   per   via
          telematica  sono  valide  se  effettuate   secondo   quanto
          previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo  7  marzo
          2005, n. 82».». 
          - Il testo degli articoli 7 e 18 della  legge  n.  241  del
          1990 e' il seguente: 
          «Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). - 1. Ove
          non  sussistano  ragioni  di   impedimento   derivanti   da
          particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
          del procedimento stesso e'  comunicato,  con  le  modalita'
          previste dall'articolo 8, ai  soggetti  nei  confronti  dei
          quali il  provvedimento  finale  e'  destinato  a  produrre
          effetti  diretti  ed  a  quelli  che  per   legge   debbono
          intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni  di
          impedimento predette, qualora  da  un  provvedimento  possa
          derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
          individuabili,  diversi  dai  suoi   diretti   destinatari,
          l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con  le  stesse
          modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 
          2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la  facolta'
          dell'amministrazione  di  adottare,   anche   prima   della
          effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo  comma
          1, provvedimenti cautelari.». 
          «Art. 18 (Autocertificazione). - 1. Entro  sei  mesi  dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge   le
          amministrazioni    interessate    adottano    le     misure
          organizzative  idonee  a  garantire  l'applicazione   delle
          disposizioni  in  materia  di   autocertificazione   e   di
          presentazione di atti e documenti da parte di  cittadini  a
          pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
          n. 15, e successive modificazioni  e  integrazioni.  [Delle
          misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
          Commissione di cui all'articolo 27]. 
          2. I documenti attestanti atti,  fatti,  qualita'  e  stati
          soggettivi, necessari per l'istruttoria  del  procedimento,
          sono  acquisiti   d'ufficio   quando   sono   in   possesso
          dell'amministrazione  procedente,  ovvero  sono   detenuti,
          istituzionalmente,  da  altre  pubbliche   amministrazioni.
          L'amministrazione   procedente   puo'    richiedere    agli
          interessati i soli elementi necessari per  la  ricerca  dei
          documenti. 
          3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile  del
          procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
          amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione
          e' tenuta a certificare.». 
          - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990,  si
          vedano le note all'art. 1028. 
          - Il testo dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 febbraio 2005,  n.  68  (Regolamento  recante
          disposizioni  per  l'utilizzo   della   posta   elettronica
          certificata, a norma dell'articolo 27 della L.  16  gennaio
          2003, n. 3), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  28
          aprile 2005, n. 97, e' il seguente: 
          «Art. 3 (Trasmissione del documento informatico). -  1.  Il
          comma 1 dell'articolo 14 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
          «1. Il documento informatico trasmesso per  via  telematica
          si intende spedito  dal  mittente  se  inviato  al  proprio
          gestore, e si intende consegnato al  destinatario  se  reso
          disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato,
          nella casella di posta elettronica del destinatario messa a
          disposizione dal gestore.».». 
          - Il testo dell'art. 71 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione amministrativa), pubblicato nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,  n.
          42, e' il seguente: 
          «Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni
          procedenti sono  tenute  ad  effettuare  idonei  controlli,
          anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono  fondati
          dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
          cui agli articoli 46 e 47. 
          2. I controlli  riguardanti  dichiarazioni  sostitutive  di
          certificazione   sono    effettuati    dall'amministrazione
          procedente  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   43
          consultando direttamente gli  archivi  dell'amministrazione
          certificante  ovvero  richiedendo  alla   medesima,   anche
          attraverso strumenti  informatici  o  telematici,  conferma
          scritta della corrispondenza di quanto  dichiarato  con  le
          risultanze dei registri da questa custoditi. 
          3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e  47
          presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili
          d'ufficio,  non  costituenti   falsita',   il   funzionario
          competente  a  ricevere  la  documentazione   da'   notizia
          all'interessato di tale  irregolarita'.  Questi  e'  tenuto
          alla   regolarizzazione   o    al    completamento    della
          dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 
          4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni  sostitutive
          presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo
          2,  l'amministrazione  competente  per  il  rilascio  della
          relativa certificazione,  previa  definizione  di  appositi
          accordi, e' tenuta a fornire,  su  richiesta  del  soggetto
          privato corredata dal consenso  del  dichiarante,  conferma
          scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici  o
          telematici, della corrispondenza di quanto  dichiarato  con
          le risultanze dei dati da essa custoditi.».