Art. 1034 
 
Termine finale  del  procedimento  e  fasi  di  competenza  di  altre
                           amministrazioni 
 
1. I  termini  per  la  conclusione  dei  procedimenti  costituiscono
termini  massimi  e  si  riferiscono  alla  data  di   adozione   del
provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla  data
in cui il destinatario ne riceve comunicazione. 
2. Ove nel corso del procedimento talune  fasi,  al  di  fuori  delle
ipotesi previste dagli  articoli  16  e  17  della  legge,  siano  di
competenza di amministrazioni diverse  da  quella  della  Difesa,  il
termine finale  del  procedimento  deve  intendersi  comprensivo  dei
periodi di tempo necessari per l'espletamento delle  fasi  stesse.  A
tal fine, il responsabile del procedimento per le fasi di  competenza
dell'Amministrazione promuove, entro novanta giorni  dall'entrata  in
vigore del regolamento,  ove  non  vi  abbiano  provveduto  le  altre
amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime,  al  fine
di  verificare,  d'intesa,  la   congruita'   dei   tempi   previsti,
nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di  loro
competenza. 
3. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del  termine  finale,
il  Ministro  della   difesa   provvede,   nella   prescritta   forma
regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso  non
sia legislativamente fissato. 
4. La scadenza del termine non esonera l'Amministrazione dall'obbligo
di provvedere, eccetto che sia espressamente  prevista  la  decadenza
del relativo potere. 
 
 
          Note all'art. 1034: 
          - Il testo degli articoli 16 e 17 della legge  n.  241  del
          1990 e' il seguente: 
          «Art. 16 (Attivita' consultiva). - 1. Gli organi consultivi
          delle pubbliche  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,
          sono tenuti a rendere i pareri  ad  essi  obbligatoriamente
          richiesti  entro  venti  giorni   dal   ricevimento   della
          richiesta. Qualora siano richiesti di  pareri  facoltativi,
          sono   tenuti   a   dare   immediata   comunicazione   alle
          amministrazioni richiedenti del termine entro il  quale  il
          parere sara' reso, che comunque non puo' superare  i  venti
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
          2. In caso di decorrenza del termine senza  che  sia  stato
          comunicato il parere  obbligatorio  o  senza  che  l'organo
          adito  abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  e'  in
          facolta'  dell'amministrazione  richiedente  di   procedere
          indipendentemente dall'espressione del parere. In  caso  di
          decorrenza del termine senza che sia  stato  comunicato  il
          parere  facoltativo  o  senza  che  l'organo  adito   abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   l'amministrazione
          richiedente procede indipendentemente dall'espressione  del
          parere. Salvo il caso di omessa richiesta  del  parere,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          espressione dei pareri di cui al presente comma. 
          3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non  si  applicano
          in  caso  di  pareri  che  debbano  essere  rilasciati   da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. 
          4. Nel caso  in  cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze istruttorie, i termini di cui al comma  1  possono
          essere interrotti per una  sola  volta  e  il  parere  deve
          essere reso definitivamente  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione  degli  elementi  istruttori   da   parte   delle
          amministrazioni interessate. 
          5. I pareri di cui al comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
          telematici. 
          6.  Gli  organi  consultivi   dello   Stato   predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti. 
          6-bis. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  127  del
          codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi  e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni.». 
          «Art. 17 (Valutazioni tecniche). - 1. Ove per  disposizione
          espressa di legge o di regolamento  sia  previsto  che  per
          l'adozione   di    un    provvedimento    debbano    essere
          preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi
          od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non
          rappresentino   esigenze    istruttorie    di    competenza
          dell'amministrazione  procedente  nei  termini   prefissati
          dalla disposizione stessa o,  in  mancanza,  entro  novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del
          procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche
          ad altri organi dell'amministrazione  pubblica  o  ad  enti
          pubblici che siano dotati  di  qualificazione  e  capacita'
          tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari. 
          2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso
          di   valutazioni   che   debbano   essere    prodotte    da
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini. 
          3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od   organo   adito   abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,  si  applica  quanto  previsto  dal   comma   4
          dell'articolo 16.».