Art. 1035 Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche 1. Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'unita' organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale ha facolta' di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facolta' non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore a ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 16 della legge, l'unita' organizzativa procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati. 3. Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2.
Nota agli articoli 1035 e 1036: - Per il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 1034.