Art. 1035 
 
Tempi per l'acquisizione obbligatoria  di  pareri  e  di  valutazioni
                              tecniche 
 
1.  Qualora  debba  essere  obbligatoriamente   sentito   un   organo
consultivo e il relativo parere  non  sia  emesso  entro  il  termine
stabilito da legge o regolamento o entro i termini  previsti  in  via
suppletiva dall'articolo 16, commi  1  e  4,  della  legge,  l'unita'
organizzativa competente all'adozione  del  provvedimento  finale  ha
facolta'   di   autorizzare   la   prosecuzione   del    procedimento
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facolta'
non sia esercitata, il responsabile del procedimento  partecipa  agli
interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore
periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine  finale
del procedimento, ma che  non  puo',  comunque,  essere  superiore  a
ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo,
l'Amministrazione  procede  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere. 
2. Nell'ipotesi di cui al comma  3,  dell'articolo  16  della  legge,
l'unita'  organizzativa   procedente,   decorso   inutilmente   anche
l'ulteriore  periodo  di  cui  al  comma   1,   comunica   all'organo
interpellato per il parere l'impossibilita' di  proseguire  i  propri
lavori, informandone gli interessati. 
3. Qualora, per espressa disposizione  legislativa  o  regolamentare,
l'adozione   di   un    provvedimento    debba    essere    preceduto
dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e
questi non provvedano e non  rappresentino  esigenze  istruttorie  ai
sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge,
il  responsabile  del  procedimento  chiede  le  citate   valutazioni
tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato  articolo  17  e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. 
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17  della  legge,  si
applica la disposizione di cui al comma 2. 
 
 
          Nota agli articoli 1035 e 1036: 
          - Per il testo degli articoli 16 e 17 della  legge  n.  241
          del 1990, si vedano le note all'art. 1034.