Art. 1036 
 
Tempi per l'acquisizione  facoltativa  di  pareri  e  di  valutazioni
                              tecniche 
 
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga
di dover promuovere la richiesta di  parere  in  via  facoltativa  al
Consiglio di Stato, il responsabile  del  procedimento  partecipa  la
determinazione    ministeriale    agli    interessati,    indicandone
concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo  occorrente
per l'acquisizione del parere, dalla richiesta  alla  sua  ricezione,
non e' computato nel termine finale del procedimento, ove  il  parere
medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi  1  e  4,
della legge. L'Amministrazione procede prescindendo  dal  parere  ove
questo non sia reso nei termini suddetti. 
2. L'acquisizione in via  facoltativa  di  pareri  e  di  valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del  caso  di
cui al comma 1, ha luogo con  l'osservanza  del  termine  finale  del
procedimento. 
 
 
          Nota agli articoli 1035 e 1036: 
          - Per il testo degli articoli 16 e 17 della  legge  n.  241
          del 1990, si vedano le note all'art. 1034.