Art. 1036 Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti. 2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota agli articoli 1035 e 1036: - Per il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241 del 1990, si vedano le note all'art. 1034.