Art. 198. 
 
  Le porte di accesso al vano di cui all'articolo  precedente  devono
essere munite di un dispositivo che ne impedisca  l'apertura,  quando
la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il
movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse. 
  Il dispositivo di cui al precedente comma non e'  richiesto  per  i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano  adottate  altre
idonee misure di sicurezza.