Art. 198. Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse. Il dispositivo di cui al precedente comma non e' richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.