Art. 318. 
 
  Gli esplosivi distribuiti sono  trasportati  ai  cantieri  soltanto
dagli operai incaricati del prelevamento. Se il trasporto e' fatto  a
spalla deve effettuarsi  per  un  quantitativo  massimo  di  quindici
chilogrammi per persona in cassette o in borse. 
  I recipienti predetti devono  essere  chiusi  a  chiave  ed  essere
portabili a tracolla o a zaino. 
  I detonatori e le micce possono essere trasportati  nei  recipienti
predetti,  sempre  che  siano  posti  in  apposito  scomparto  rigido
separato da quello delle cartucce di esplosivi.