(CODICE CIVILE-art. 1285)
                             Art. 1285. 
 
                     (Obbligazione alternativa). 
 
  Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo  una
delle  due  prestazioni  dedotte  in  obbligazione,   ma   non   puo'
costringere  il  creditore  a  ricevere  parte   dell'una   e   parte
dell'altra.