Art. 1287. (Decadenza dalla facolta' di scelta). Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore. Se la facolta' di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore, la scelta passa a quest'ultimo. Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.