(CODICE CIVILE-art. 1287)
                             Art. 1287. 
 
                (Decadenza dalla facolta' di scelta). 
 
  Quando il debitore, condannato alternativamente a due  prestazioni,
non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice, la  scelta
spetta al creditore. 
 
  Se  la  facolta'  di  scelta  spetta  al  creditore  e  questi  non
l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore,
la scelta passa a quest'ultimo. 
 
  Se la scelta e' rimessa a un terzo e questi non la fa  nel  termine
assegnatogli, essa e' fatta dal giudice.