(CODICE CIVILE-art. 1288)
                             Art. 1288. 
 
             (Impossibilita' di una delle prestazioni). 
 
  L'obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle  due
prestazioni non poteva  formare  oggetto  di  obbligazione  o  se  e'
divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti.