(CODICE CIVILE-art. 1289)
                             Art. 1289. 
 
         (Impossibilita' colposa di una delle prestazioni). 
 
  Quando la scelta spetta  al  debitore,  l'obbligazione  alternativa
diviene semplice, se una delle due  prestazioni  diventa  impossibile
anche per causa a  lui  imputabile.  Se  una  delle  due  prestazioni
diviene impossibile per colpa del creditore, il debitore e'  liberato
dall'obbligazione,   qualora   non   preferisca   eseguire    l'altra
prestazione e chiedere il risarcimento dei danni. 
 
  Quando la scelta spetta  al  creditore,  il  debitore  e'  liberato
dall'obbligazione, se una delle due prestazioni  diviene  impossibile
per colpa del creditore, salvo che questi preferisca esigere  l'altra
prestazione  e  risarcire  il  danno.  Se  dell'impossibilita'   deve
rispondere  il  debitore,  il  creditore   puo'   scegliere   l'altra
prestazione o esigere il risarcimento del danno.