(CODICE CIVILE-art. 1290)
                             Art. 1290. 
 
      (Impossibilita' sopravvenuta di entrambe le prestazioni). 
 
  Qualora entrambe le prestazioni siano  divenute  impossibili  e  il
debitore debba rispondere riguardo a una di esse,  egli  deve  pagare
l'equivalente di quella che e' divenuta impossibile per l'ultima,  se
la scelta spettava a lui. Se la scelta spettava al creditore,  questi
puo' domandare l'equivalente dell'una o dell'altra.