Art. 1039 
 
Procedimenti  di  competenza  degli  Stati   maggiori   dell'Esercito
     italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
  1. I procedimenti di competenza degli Stati maggiori  dell'Esercito
italiano, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e  i
relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: 
    a) trasferimenti di sede a domanda del personale: 180 giorni; 
    b) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza
di corsi obbligatori per gli  ufficiali:  90  giorni  dalla  data  di
ricezione della proposta e 60 giorni dalla data  di  ricezione  della
domanda; 
    c) trasferimento in virtu' di normative speciali  e  assegnazioni
temporanee del personale: 90 giorni; 
    d) transito tra categorie ovvero specialita'  dei  sottufficiali:
60 giorni; 
    e) ammissione dei sottufficiali  ai  corsi  per  aerosoccorritori
ovvero eventuali altri: 60 giorni; 
    f) impiego del personale giudicato  inidoneo  permanentemente  al
servizio  militare   in   modo   parziale:   ufficiali   90   giorni;
sottufficiali 180 giorni; graduati e militari di truppa 90 giorni; 
    g) avvicinamento a domanda di volontario  in  ferma  annuale:  90
giorni; 
    h) assegnazione a domanda di volontari accompagnatori  di  grandi
invalidi: 90 giorni; 
    i) attribuzione, revoca, cambio di categoria ovvero incarico  per
i volontari: 90 giorni; 
    l) contrattualistica, bandi e procedure di gara: 180 giorni; 
    m)  contrattualistica;  servizi  in  economia:  90  giorni  dalla
richiesta di preventivo o dalla lettera di invito; 
    n) contrattualistica; stipula,  approvazione  ed  esecuzione  del
contratto: 
      1) decisione su richiesta di proroga  dei  termini:  60  giorni
dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  avanzata  dalla   ditta
contraente; 
      2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze:
risoluzione, esecuzione  in  danno,  applicazione  di  penalita':  90
giorni dalla data in cui la controparte e'  tenuta  a  presentare  le
proprie giustificazioni; 
      3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal  momento
in  cui  una  parte  aderisce  alla  proposta  di  transazione  della
controparte; 
      4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data
in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa  l'esistenza
di debito; 
      5) decisioni in merito alla  disapplicazione  delle  penalita':
180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta
contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del
genio; 
      6) collaudo: 180  giorni  dalla  data  della  comunicazione  al
contraente del luogo  e  del  giorno  in  cui  verra'  effettuato  il
collaudo; 
      7) comunicazione  del  certificato  di  collaudo  nel  caso  di
mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del
certificato del collaudo; 
      8)    determinazione     dell'Amministrazione     in     merito
all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto  al  collaudo:  60
giorni dalla  data  di  presentazione  del  certificato  di  collaudo
all'organo a cui  compete  l'accettazione  o  il  rifiuto  di  quanto
sottoposto al collaudo; 
      9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data  di  ricezione
della richiesta della ditta contraente; 
      10) svincolo della cauzione per lavori del  genio:  120  giorni
dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 
      11) revisione prezzi: 90 giorni  dalla  data  di  comunicazione
dell'inizio dell'istruttoria; 
      12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione
dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal  ricevimento  della
fattura se  successivo;  nei  contratti,  lettere  di  ordinazione  o
obbligazioni  commerciali,  comunque,  dovra'  essere   espressamente
specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre,  i
termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi  di  carenze  di
disponibilita'    finanziarie    non    imputabili    agli     organi
dell'Amministrazione; 
      13) determinazione di rigetto delle riserve: 180  giorni  dalla
data di approvazione del collaudo; 
      14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi  del  contratto:
180 giorni; 
    o) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni  dalla
pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza  pubblica
ovvero dalla data  della  lettera  di  invito  per  le  procedure  in
economia; 
    p) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla  data  di
ricezione della richiesta; 
    q) prestiti di materiali della Difesa  ad  altre  amministrazioni
dello Stato e a privati al di fuori dei casi di  pubblica  calamita':
150 giorni dalla data di ricezione della richiesta; 
    r) concessione, ed eventuale revoca  e  proroga,  di  alloggi  di
servizio: 180 giorni; 
    s) autorizzazione a conferire con  il  Ministro  della  difesa  o
autorita' delegata: 150 giorni; 
    t) autorizzazione a conferire con altre autorita' di vertice: 120
giorni; 
    u) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni; 
    v) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni; 
    z) svolgimento di inchieste formali per  incidenti  o  eventi  di
particolare gravita': 180 giorni dalla data  in  cui  l'inchiesta  e'
stata disposta; 
    aa) approvazione del progetto o dell'agibilita' del  poligono  di
tiro: 90 giorni; 
    bb) parere per la concessione di ulteriore visita di revisione in
caso di revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in
congedo: 90 giorni. 
  2. I termini dei procedimenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  l),
decorrono dalla data di  pubblicazione  del  bando  di  gara;  per  i
procedimenti di licitazione privata, nel caso  di  non  pubblicazione
del bando, il dies  a  quo  coincide  con  la  data  della  richiesta
dell'offerta. 
  3. Gli ulteriori procedimenti di competenza  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito italiano e i relativi termini  per  ciascuno  indicati,
sono i seguenti: 
    a) controllo di legittimita' in materia di sanzioni  disciplinari
di corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione; 
    b) determinazione stipendiale dei sottufficiali e  dei  volontari
in servizio permanente conseguente a: 
      1) nomina: 150 giorni; 
      2) promozione: 150 giorni; 
      3) ricostruzione di carriera: 180 giorni; 
      4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni; 
      5) disposizione di legge: 180 giorni; 
      6) transito all'impiego civile: 150 giorni; 
      7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni; 
      8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni; 
      9) decesso: 150 giorni; 
      10)  collocamento  in  ausiliaria,  in  congedo  assoluto,  nel
complemento e nella riserva: 150 giorni; 
    c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e  dei  volontari
in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione
assicurativa: 60 giorni  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta
dell'ente amministratore o della Direzione generale della  previdenza
militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei  volontari
congedati. 
  4. I termini dei procedimenti  di  cui  al  comma  3,  lettera  b),
decorrono dalla data di ricezione del decreto  ministeriale,  vistato
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa,
relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento  necessari
alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo. 
  5. Gli ulteriori procedimenti di competenza  dello  Stato  maggiore
della Marina militare e i relativi  termini  per  ciascuno  indicati,
sono i seguenti: 
    a) in materia di naviglio mercantile, nulla osta comprovante  che
l'impresa istante e'  in  regola  con  la  normativa  in  materia  di
apprestamenti difensivi: 60 giorni dalla  richiesta  presentata  alle
capitanerie di porto. 
  6. Gli ulteriori procedimenti di competenza  dello  Stato  maggiore
dell'Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indicati,
sono i seguenti: 
    a) nulla osta: 
      1) per ricerche petrolifere: 90 giorni; 
      2)  per  depositi  carburanti,  combustibili,  costruzione   di
centrali di produzione energetica: 90 giorni; 
      3) costruzioni di immobili in vicinanza di  sedi  militari:  90
giorni; 
      4) in materia di ostacoli alla navigazione: 90 giorni; 
      5)  allo  svolgimento  di  attivita'  ULM  in  spazi  aerei  di
competenza dell'Aeronautica militare: 180 giorni; 
    b) parere per sanatoria di immobili in zone soggette  a  servitu'
militare: 90 giorni; 
    c) autorizzazioni per ospitalita'  presso  enti  dell'Aeronautica
militare, co-uso ovvero acquisizione in  concessione  provvisoria  di
immobili da parte di privati: 90 giorni; 
    d)  notifica   delle   risultanze   conclusive   delle   indagini
concernenti AIRMISS e infrazioni  regole  dell'aria  norma  ATS:  180
giorni. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010,  n.
158 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.