Art. 1039 Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. I procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) trasferimenti di sede a domanda del personale: 180 giorni; b) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza di corsi obbligatori per gli ufficiali: 90 giorni dalla data di ricezione della proposta e 60 giorni dalla data di ricezione della domanda; c) trasferimento in virtu' di normative speciali e assegnazioni temporanee del personale: 90 giorni; d) transito tra categorie ovvero specialita' dei sottufficiali: 60 giorni; e) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori ovvero eventuali altri: 60 giorni; f) impiego del personale giudicato inidoneo permanentemente al servizio militare in modo parziale: ufficiali 90 giorni; sottufficiali 180 giorni; graduati e militari di truppa 90 giorni; g) avvicinamento a domanda di volontario in ferma annuale: 90 giorni; h) assegnazione a domanda di volontari accompagnatori di grandi invalidi: 90 giorni; i) attribuzione, revoca, cambio di categoria ovvero incarico per i volontari: 90 giorni; l) contrattualistica, bandi e procedure di gara: 180 giorni; m) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito; n) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto: 1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente; 2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalita': 90 giorni dalla data in cui la controparte e' tenuta a presentare le proprie giustificazioni; 3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte; 4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito; 5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalita': 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio; 6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verra' effettuato il collaudo; 7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo; 8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo; 9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria; 12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovra' essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilita' finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione; 13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo; 14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni; o) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia; p) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta; q) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamita': 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta; r) concessione, ed eventuale revoca e proroga, di alloggi di servizio: 180 giorni; s) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorita' delegata: 150 giorni; t) autorizzazione a conferire con altre autorita' di vertice: 120 giorni; u) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni; v) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni; z) svolgimento di inchieste formali per incidenti o eventi di particolare gravita': 180 giorni dalla data in cui l'inchiesta e' stata disposta; aa) approvazione del progetto o dell'agibilita' del poligono di tiro: 90 giorni; bb) parere per la concessione di ulteriore visita di revisione in caso di revoca delle decisioni di riforma dei militari alle armi o in congedo: 90 giorni. 2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera l), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta. 3. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell'Esercito italiano e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) controllo di legittimita' in materia di sanzioni disciplinari di corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione; b) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente conseguente a: 1) nomina: 150 giorni; 2) promozione: 150 giorni; 3) ricostruzione di carriera: 180 giorni; 4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni; 5) disposizione di legge: 180 giorni; 6) transito all'impiego civile: 150 giorni; 7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni; 8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni; 9) decesso: 150 giorni; 10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel complemento e nella riserva: 150 giorni; c) determinazione stipendiale dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente propedeutica alla costituzione della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'ente amministratore o della Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati. 4. I termini dei procedimenti di cui al comma 3, lettera b), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo. 5. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore della Marina militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) in materia di naviglio mercantile, nulla osta comprovante che l'impresa istante e' in regola con la normativa in materia di apprestamenti difensivi: 60 giorni dalla richiesta presentata alle capitanerie di porto. 6. Gli ulteriori procedimenti di competenza dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) nulla osta: 1) per ricerche petrolifere: 90 giorni; 2) per depositi carburanti, combustibili, costruzione di centrali di produzione energetica: 90 giorni; 3) costruzioni di immobili in vicinanza di sedi militari: 90 giorni; 4) in materia di ostacoli alla navigazione: 90 giorni; 5) allo svolgimento di attivita' ULM in spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare: 180 giorni; b) parere per sanatoria di immobili in zone soggette a servitu' militare: 90 giorni; c) autorizzazioni per ospitalita' presso enti dell'Aeronautica militare, co-uso ovvero acquisizione in concessione provvisoria di immobili da parte di privati: 90 giorni; d) notifica delle risultanze conclusive delle indagini concernenti AIRMISS e infrazioni regole dell'aria norma ATS: 180 giorni. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.