Art. 1040 
 
Procedimenti  di  competenza  del  Comando  generale  dell'Arma   dei
                             carabinieri 
 
1. I procedimenti di competenza del Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri e i  relativi  termini  per  ciascuno  indicati,  sono  i
seguenti: 
a) reclutamento e concorsi per: 
1) carabiniere effettivo con ferma di quattro anni: 180 giorni; 
2) carabiniere atleta: 180 giorni; 
3) immissione diretta nelle carriere iniziali delle Forze di  polizia
dei figli delle vittime del dovere: 180 giorni; 
b) transito dall'ausiliaria nella riserva ovvero in congedo  assoluto
del personale dipendente: 120 giorni dalla data  di  acquisizione  da
parte  dell'organo  centrale  delle  relative  segnalazioni   o   del
provvedimento medico legale di inidoneita' all'ausiliaria; 
c) collocamento in aspettativa a domanda senza assegni del  personale
dipendente per incarichi elettivi negli enti locali: 90 giorni; 
d) procedimenti riguardanti il personale appuntati e carabinieri di: 
1) collocamento in aspettativa  per  motivi  sanitari,  che  comporti
riduzione o sospensione dello stipendio: 180  giorni  dalla  data  di
acquisizione della documentazione medico  legale  e  varia  da  parte
dell'organo centrale; 
2) collocamento in aspettativa per motivi privati: 90 giorni; 
3) collocamento in aspettativa senza assegni in caso di  elezione  al
Parlamento nazionale, a quello  europeo,  nei  Consigli  regionali  e
negli enti locali: 90  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione
dell'elezione alle predette istituzioni; 
4) perdita del grado per motivi diversi da quelli  disciplinari:  180
giorni dalla data di acquisizione da parte dell'organi centrali delle
relative segnalazioni o istanze e della relativa documentazione; 
5) reintegrazione nel grado a seguito di  perdita  dello  stesso  per
motivi diversi da quelli  disciplinari:  180  giorni  dalla  data  di
acquisizione   da   parte   dell'organi   centrali   delle   relative
segnalazioni o istanze e della relativa documentazione; 
6) cessazione dal servizio a domanda: 180 giorni; 
7) promozioni: 180 giorni dalla data di ricezione dei verbali; 
8) collocamento in congedo  per  permanente  inabilita'  al  servizio
militare incondizionato: 150 giorni dalla  data  di  acquisizione  da
parte dell'organo centrale della documentazione medico legale e varia
relativa all'accertamento dell'inabilita'; 
9) richiami in servizio e cessazione dai medesimi:  90  giorni  dalla
data di acquisizione da parte  dell'organo  centrale  della  relativa
documentazione; 
10) collocamento in congedo per raggiunti limiti di eta': 150  giorni
decorrenti dal primo giorno successivo a  quello  di  cessazione  dal
servizio per raggiunti limiti di eta'; 
11) rideterminazione delle anzianita'  nel  ruolo  e  di  grado:  150
giorni a decorrere dal verificarsi dei requisiti previsti dal  codice
o dalla data di ricevimento dell'atto presupposto; 
12) cessazione degli effetti delle sanzioni  disciplinari  di  corpo:
180 giorni; 
13) autorizzazione allo svolgimento di attivita'  extraprofessionali:
90 giorni; 
14) riammissione in servizio a seguito di cessazione dello  stato  di
detenzione o delle misure coercitive: 180 giorni; 
15) riammissione in servizio trascorsi cinque anni di sospensione  in
pendenze di procedimento penale: 60 giorni; 
16) sospensione precauzionale facoltativa (o  revoca  della  stessa):
180 giorni; 
17) riammissione in servizio a conclusione  del  procedimento  penale
e/o disciplinare: 180 giorni; 
18) ammissione in servizio permanente  ovvero  proscioglimento  dalla
ferma volontaria, al termine della ferma prolungata per motivi penali
o disciplinari, ovvero a  seguito  di  proposta  inoltrata  ai  sensi
dell'articolo 949 del codice: 180 giorni; 
19) accertamenti preliminari disciplinari di stato: 180 giorni  dalla
conoscenza del fatto da parte dell'autorita' competente; 
e) controllo di legittimita' in materia di sanzioni  disciplinari  di
corpo: 120 giorni a decorrere dalla data della sanzione; 
f) determinazione stipendiale dei sottufficiali,  degli  appuntati  e
dei carabinieri conseguente a: 
1) nomina: 150 giorni; 
2) promozione: 150 giorni; 
3) ricostruzione di carriera: 180 giorni; 
4) attribuzione di benefici convenzionali: 180 giorni; 
5) disposizione di legge: 180 giorni; 
6) transito all'impiego civile: 150 giorni; 
7) revoca della sospensione dall'impiego: 150 giorni; 
8) richiamo dall'ausiliaria o dalla riserva: 150 giorni; 
9) decesso: 150 giorni; 
10) collocamento in ausiliaria, in congedo assoluto, nel  complemento
e nella riserva: 150 giorni; 
g) determinazione stipendiale dei sottufficiali e degli  appuntati  e
carabinieri in servizio  permanente  propedeutica  alla  costituzione
della posizione assicurativa: 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta dell'ente amministratore o della Direzione  generale  della
previdenza militare, della leva e  del  collocamento  al  lavoro  dei
volontari congedati; 
h) trasferimenti di sede a domanda del personale, richiesti anche  in
forza di normative speciali: 180 giorni; 
i) ammissione, revoca, anticipazione e procrastinamento frequenza  di
corsi  obbligatori  per  gli  ufficiali:  90  giorni  dalla  data  di
ricezione della proposta o della domanda; 
l) trasferimento d'autorita' anche in virtu' di normative speciali  e
assegnazioni temporanee del personale: 180 giorni; 
m) transito tra categorie ovvero specialita'  dei  sottufficiali:  60
giorni; 
n) ammissione dei sottufficiali ai corsi per aerosoccorritori  ovvero
eventuali altri: 60 giorni; 
o)  impiego  del  personale  giudicato  inidoneo  permanentemente  al
servizio  militare  in   modo   parziale:   ufficiali   180   giorni;
sottufficiali 180 giorni; appuntati e carabinieri 180 giorni; 
p) contrattualistica; bandi di gara: 180 giorni; 
q) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla  richiesta
di preventivo o dalla lettera di invito; 
r)  contrattualistica;  stipula,  approvazione  ed   esecuzione   del
contratto: 
1) decisione su richiesta di proroga dei  termini:  60  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente; 
2) provvedimenti in via  di  autotutela  a  fronte  di  inadempienze:
risoluzione, esecuzione in  danno,  applicazione  di  penalita':  180
giorni dalla data in cui la controparte e'  tenuta  a  presentare  le
proprie giustificazioni; 
3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui
una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte; 
4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni  dalla  data  in
cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza  di
debito; 
5) decisioni in merito  alla  disapplicazione  delle  penalita':  180
giorni dalla data di ricezione della  domanda  avanzata  dalla  ditta
contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del
genio; 
6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al  contraente
del luogo e del giorno in cui verra' effettuato il collaudo; 
7) comunicazione del certificato di  collaudo  nel  caso  di  mancato
intervento al  collaudo:  60  giorni  dalla  data  di  redazione  del
certificato del collaudo; 
8) determinazione dell'Amministrazione in merito  all'accettazione  o
al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data  di
presentazione del certificato di collaudo all'organo  a  cui  compete
l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo; 
9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di  ricezione  della
richiesta della ditta contraente; 
10) svincolo della cauzione per lavori del genio:  120  giorni  dalla
data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 
11)  revisione  prezzi:  90  giorni  dalla  data   di   comunicazione
dell'inizio dell'istruttoria; 
12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta  accettazione  dei
beni o della verifica  dei  servizi,  ovvero  dal  ricevimento  della
fattura se  successivo;  nei  contratti,  lettere  di  ordinazione  o
obbligazioni  commerciali,  comunque,  dovra'  essere   espressamente
specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre,  i
termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi  di  carenze  di
disponibilita'    finanziarie    non    imputabili    agli     organi
dell'Amministrazione; 
13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di
approvazione del collaudo; 
14) atti integrativi, aggiuntivi o  sostitutivi  del  contratto:  180
giorni; 
s) vendita di materiali della Difesa  fuori  uso:  180  giorni  dalla
pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza  pubblica
ovvero dalla data  della  lettera  di  invito  per  le  procedure  in
economia; 
t) cessione di materiali della  Difesa:  150  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta; 
u) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni  dello
Stato e a privati al di fuori dei casi  di  pubblica  calamita':  150
giorni dalla data di ricezione della richiesta; 
v)  autorizzazione  a  conferire  con  il  Ministro  della  difesa  o
autorita' delegata: 180 giorni; 
z) autorizzazione a conferire con altre  autorita'  di  vertice:  180
giorni; 
aa) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni; 
bb) attribuzione di soggiorno presso basi logistiche: 90 giorni; 
cc) svolgimento di  inchieste  formali  per  incidenti  o  eventi  di
particolare gravita': 180 giorni dalla data  in  cui  l'inchiesta  e'
stata disposta; 
2. I termini  dei  procedimenti  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
decorrono dalla data di ricezione del decreto  ministeriale,  vistato
dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della  difesa,
relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento  necessari
alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.