Art. 1044

       Procedimenti di competenza di altre direzioni generali

  1.  I  procedimenti  di  competenza  delle Direzioni generali degli
armamenti   terrestri,   degli   armamenti  navali,  degli  armamenti
aeronautici,  di  commissariato  e dei servizi generali, dei lavori e
del demanio e della sanita' militare e del commissariato generale per
le  onoranze  ai  caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno
indicati, sono i seguenti:
  a) contrattualistica; bandi di gara:
  1) asta pubblica nazionale: 180 giorni;
  2) asta pubblica internazionale: 180 giorni;
  3) licitazione privata nazionale: 180 giorni;
  4) licitazione privata internazionale: 180 giorni;
  5) appalto concorso nazionale: 180 giorni;
  6) appalto concorso internazionale: 180 giorni;
  7) trattativa privata nazionale: 180 giorni;
  8) trattativa privata internazionale: 180 giorni;
  b)   contrattualistica;   servizi  in  economia:  90  giorni  dalla
richiesta di preventivo o dalla lettera di invito;
  c)  contrattualistica;  stipula,  approvazione  ed  esecuzione  del
contratto:
  1)  decisione  su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla
data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente;
  2)  provvedimenti  in  via  di autotutela a fronte di inadempienze:
risoluzione,  esecuzione  in  danno,  applicazione  di  penalita': 90
giorni  dalla  data  in  cui la controparte e' tenuta a presentare le
proprie giustificazioni;
  3)  perfezionamento  atti di transazione: 180 giorni dal momento in
cui   una   parte   aderisce   alla  proposta  di  transazione  della
controparte;
  4)  procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in
cui  viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di
debito;
  5)  decisioni  in  merito alla disapplicazione delle penalita': 180
giorni  dalla  data  di  ricezione della domanda avanzata dalla ditta
contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del
genio;
  6)   collaudo:   180  giorni  dalla  data  della  comunicazione  al
contraente  del  luogo  e  del  giorno  in  cui  verra' effettuato il
collaudo;
  7)  comunicazione  del  certificato di collaudo nel caso di mancato
intervento  al  collaudo:  60  giorni  dalla  data  di  redazione del
certificato del collaudo;
  8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o
al  rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di
presentazione  del  certificato  di collaudo all'organo a cui compete
l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo;
  9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della
richiesta della ditta contraente;
  10)  svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla
data di ricezione della richiesta della ditta contraente;
  11)  revisione  prezzi:  90  giorni  dalla  data  di  comunicazione
dell'inizio dell'istruttoria;
  12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei
beni  o  della  verifica  dei  servizi,  ovvero dal ricevimento della
fattura  se  successivo;  nei  contratti,  lettere  di  ordinazione o
obbligazioni   commerciali,  comunque,  dovra'  essere  espressamente
specificato  che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i
termini  dei  pagamenti  sono sospesi durante i periodi di carenze di
disponibilita'     finanziarie    non    imputabili    agli    organi
dell'Amministrazione;
  13)  determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data
di approvazione del collaudo;
  14)  atti  integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180
giorni;
  d)  vendita  di  materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla
pubblicazione  del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica
ovvero  dalla  data  della  lettera  di  invito  per  le procedure in
economia;
  e)  cessione  di  materiali  della Difesa: 150 giorni dalla data di
ricezione della richiesta;
  f)  prestiti  di  materiali  della  Difesa ad altre amministrazioni
dello  Stato  e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamita':
150 giorni dalla data di ricezione della richiesta;
  g)  autorizzazione  a  conferire  con  il  Ministro  della difesa o
autorita' delegata: 150 giorni;
  h)  autorizzazione  a conferire con altre autorita' di vertice: 120
giorni;
  i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni;
  2.  I  termini  dei  procedimenti  di  cui  al comma 1, lettera a),
decorrono  dalla  data  di  pubblicazione  del  bando  di gara; per i
procedimenti  di  licitazione  privata, nel caso di non pubblicazione
del  bando,  il  dies  a  quo  coincide  con  la data della richiesta
dell'offerta.
  3.   Gli  ulteriori  procedimenti  di  competenza  della  Direzione
generale  della  sanita'  militare  e i relativi termini per ciascuno
indicati, sono i seguenti:
  a)  assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180
giorni;
  b)  assegnazione  ciclo  di  cure  idroponiche e complementari: 180
giorni;
  c)  approvazione  convenzioni con medici civili quali membri per il
collegio medico legale: 150 giorni;
  d)  autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni
protesi per infermita' dipendenti da causa di servizio: 80 giorni;
  e)  approvazioni  convenzioni  mediante  licitazione  o  trattativa
privata  con  alberghi  o  stabilimenti con procedura accentrata: 180
giorni;  il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di
invito,  per  licitazione  privata,  e  dal  giorno  della  richiesta
dell'offerta, per la trattativa privata;
  f)  approvazioni  convenzioni  mediante  licitazione  o  trattativa
privata  con  alberghi  o  stabilimenti  con  procedura delegata: 180
giorni;  il  termine  dalla  data  di  ricezione della documentazione
trasmessa da parte degli enti stipulanti;
  g)  emissione  parere medico legale senza l'intervento del collegio
medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico
legale;
  h)  emissione  parere medico legale del collegio medico legale: 180
giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale;
  i)  approvazione  convenzioni con medici civili esterni alla Difesa
per  esigenze  medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni
dalla  data  di  individuazione  del  contraente  da  parte dell'ente
stipulante;
  l)  autorizzazioni  all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60
giorni dalla data di ricezione della documentazione;
  m)  autorizzazioni  al  rimborso  di  spese  per  assistenza medico
legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione;
  n)  approvazione  convenzioni con universita' e istituti di ricerca
per  l'effettuazione  di  indagine  per  la  tutela  della salute del
personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da
convenzionare.
  4.  Il  termine  indicato  per  i  procedimenti  di cui al comma 3,
lettere  a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello
durante  il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente
che lo amministra.
  5.   Gli  ulteriori  procedimenti  di  competenza  della  Direzione
generale  dei  lavori e del demanio e i relativi termini per ciascuno
indicati, sono i seguenti:
  a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni;
  b)  erogazioni  di  contributi alle regioni oberate da vincoli e da
attivita' militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai
comuni: 180 giorni;
  c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per
la  manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa:
180 giorni;
  d)  concessione  di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in
ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili: 180 giorni.