Art. 1044 Procedimenti di competenza di altre direzioni generali 1. I procedimenti di competenza delle Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali, degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali, dei lavori e del demanio e della sanita' militare e del commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) contrattualistica; bandi di gara: 1) asta pubblica nazionale: 180 giorni; 2) asta pubblica internazionale: 180 giorni; 3) licitazione privata nazionale: 180 giorni; 4) licitazione privata internazionale: 180 giorni; 5) appalto concorso nazionale: 180 giorni; 6) appalto concorso internazionale: 180 giorni; 7) trattativa privata nazionale: 180 giorni; 8) trattativa privata internazionale: 180 giorni; b) contrattualistica; servizi in economia: 90 giorni dalla richiesta di preventivo o dalla lettera di invito; c) contrattualistica; stipula, approvazione ed esecuzione del contratto: 1) decisione su richiesta di proroga dei termini: 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta avanzata dalla ditta contraente; 2) provvedimenti in via di autotutela a fronte di inadempienze: risoluzione, esecuzione in danno, applicazione di penalita': 90 giorni dalla data in cui la controparte e' tenuta a presentare le proprie giustificazioni; 3) perfezionamento atti di transazione: 180 giorni dal momento in cui una parte aderisce alla proposta di transazione della controparte; 4) procedura di riconoscimento di debito: 180 giorni dalla data in cui viene contestata all'Amministrazione della difesa l'esistenza di debito; 5) decisioni in merito alla disapplicazione delle penalita': 180 giorni dalla data di ricezione della domanda avanzata dalla ditta contraente o dalla data di approvazione del collaudo per i lavori del genio; 6) collaudo: 180 giorni dalla data della comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui verra' effettuato il collaudo; 7) comunicazione del certificato di collaudo nel caso di mancato intervento al collaudo: 60 giorni dalla data di redazione del certificato del collaudo; 8) determinazione dell'Amministrazione in merito all'accettazione o al rifiuto di quanto sottoposto al collaudo: 60 giorni dalla data di presentazione del certificato di collaudo all'organo a cui compete l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto al collaudo; 9) svincolo della cauzione: 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 10) svincolo della cauzione per lavori del genio: 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta della ditta contraente; 11) revisione prezzi: 90 giorni dalla data di comunicazione dell'inizio dell'istruttoria; 12) pagamenti: 180 giorni dalla data dell'avvenuta accettazione dei beni o della verifica dei servizi, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo; nei contratti, lettere di ordinazione o obbligazioni commerciali, comunque, dovra' essere espressamente specificato che il termine viene concordato tra le parti; inoltre, i termini dei pagamenti sono sospesi durante i periodi di carenze di disponibilita' finanziarie non imputabili agli organi dell'Amministrazione; 13) determinazione di rigetto delle riserve: 180 giorni dalla data di approvazione del collaudo; 14) atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi del contratto: 180 giorni; d) vendita di materiali della Difesa fuori uso: 180 giorni dalla pubblicazione del bando di gara per le procedure a evidenza pubblica ovvero dalla data della lettera di invito per le procedure in economia; e) cessione di materiali della Difesa: 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta; f) prestiti di materiali della Difesa ad altre amministrazioni dello Stato e a privati al di fuori dei casi di pubblica calamita': 150 giorni dalla data di ricezione della richiesta; g) autorizzazione a conferire con il Ministro della difesa o autorita' delegata: 150 giorni; h) autorizzazione a conferire con altre autorita' di vertice: 120 giorni; i) determinazione su istanze di patrocinio erariale: 90 giorni; 2. I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta. 3. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale della sanita' militare e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) assegnazione ciclo di cure fangobalneotermali e inalatorie: 180 giorni; b) assegnazione ciclo di cure idroponiche e complementari: 180 giorni; c) approvazione convenzioni con medici civili quali membri per il collegio medico legale: 150 giorni; d) autorizzazioni al rimborso spese di degenza, cura e concessioni protesi per infermita' dipendenti da causa di servizio: 80 giorni; e) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura accentrata: 180 giorni; il termine decorre dalla data di spedizione della lettera di invito, per licitazione privata, e dal giorno della richiesta dell'offerta, per la trattativa privata; f) approvazioni convenzioni mediante licitazione o trattativa privata con alberghi o stabilimenti con procedura delegata: 180 giorni; il termine dalla data di ricezione della documentazione trasmessa da parte degli enti stipulanti; g) emissione parere medico legale senza l'intervento del collegio medico legale: 90 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale; h) emissione parere medico legale del collegio medico legale: 180 giorni dalla data di ricezione della pratica medico legale; i) approvazione convenzioni con medici civili esterni alla Difesa per esigenze medico sanitarie e professionisti laureati: 180 giorni dalla data di individuazione del contraente da parte dell'ente stipulante; l) autorizzazioni all'eccedenza di spesa per onoranze funebri: 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione; m) autorizzazioni al rimborso di spese per assistenza medico legale: 120 giorni dalla data di ricezione della documentazione; n) approvazione convenzioni con universita' e istituti di ricerca per l'effettuazione di indagine per la tutela della salute del personale militare: 150 giorni dalla data della proposta dell'ente da convenzionare. 4. Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra. 5. Gli ulteriori procedimenti di competenza della Direzione generale dei lavori e del demanio e i relativi termini per ciascuno indicati, sono i seguenti: a) risarcimento danni da esercitazioni: 180 giorni; b) erogazioni di contributi alle regioni oberate da vincoli e da attivita' militari, liquidazione indennizzi a privati e contributi ai comuni: 180 giorni; c) concessioni di pascolo, sfalcio erba e sfruttamento agricolo per la manutenzione dei terreni in uso all'Amministrazione della difesa: 180 giorni; d) concessione di suolo, di uso di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale e co-uso di beni immobili: 180 giorni.