Art. 320. Gli operai addetti allo sparo delle mine che esplicano il loro compito in piu' cantieri devono conservare, durante il turno di lavoro, gli esplosivi, gli accessori detonanti e i mezzi di accensione che non portano con se' in un deposito provvisorio costituito da una camera e munito di porta con chiave. Puo' essere anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita di chiusura, a chiave, che e' collocata nel posto indicato dal sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto. Il personale suddetto deve avere un registro di carico e scarico nel quale sono indicati i quantitativi di esplosivo prelevati e quelli consumati nei vari cantieri,