Art. 320. 
 
  Gli operai addetti allo sparo delle  mine  che  esplicano  il  loro
compito in piu' cantieri  devono  conservare,  durante  il  turno  di
lavoro,  gli  esplosivi,  gli  accessori  detonanti  e  i  mezzi   di
accensione che  non  portano  con  se'  in  un  deposito  provvisorio
costituito da una camera e munito di porta con  chiave.  Puo'  essere
anche usata, come deposito provvisorio, una cassa di legno munita  di
chiusura,  a  chiave,  che  e'  collocata  nel  posto  indicato   dal
sorvegliante. Le capsule sono tenute separate in apposito scomparto. 
  Il personale suddetto deve avere un registro di  carico  e  scarico
nel quale sono indicati  i  quantitativi  di  esplosivo  prelevati  e
quelli consumati nei vari cantieri,