Art. 322. 
 
  Gli operai addetti allo  sparo  delle  mine  non  devono  dare  gli
esplosivi avuti in consegna ad altri operai anche  se  questi  ultimi
siano pure essi addetti allo sparo. 
  Gli  stessi  operai,  alla  fine  del  turno,  devono  riportare  e
consegnare alla riservetta le cassette anche se vuote, e  versare  il
materiale esplosivo residuato.