(CODICE CIVILE-art. 1292)
                             Art. 1292. 
 
                    (Nozione della solidarieta'). 
 
  L'obbligazione e' in solido quando  piu'  debitori  sono  obbligati
tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno  puo'  essere
costretto all'adempimento per la totalita' e l'adempimento  da  parte
di uno libera gli altri; oppure quando tra piu' creditori ciascuno ha
diritto  di  chiedere  l'adempimento   dell'intera   obbligazione   e
l'adempimento conseguito da uno di  essi  libera  il  debitore  verso
tutti i creditori.