(CODICE CIVILE-art. 1293)
                             Art. 1293. 
 
               (Modalita' varie dei singoli rapporti). 
 
  La solidarieta' non e' esclusa dal fatto  che  i  singoli  debitori
siano tenuti ciascuno con modalita' diverse, o il debitore comune sia
tenuto con modalita' diverse di fronte ai singoli creditori.