(CODICE CIVILE-art. 1297)
                             Art. 1297. 
 
                       (Eccezioni personali). 
 
  Uno dei debitori  in  solido  non  puo'  opporre  al  creditore  le
eccezioni personali agli altri debitori. 
 
  A uno dei creditori in solido  il  debitore  non  puo'  opporre  le
eccezioni personali agli altri creditori.