(CODICE CIVILE-art. 1299)
                             Art. 1299. 
 
                     (Regresso tra condebitori). 
 
  Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito  puo'  ripetere
dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. 
 
  Se uno di questi  e'  insolvente,  la  perdita  si  ripartisce  per
contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il
pagamento. 
 
  La stessa norma si applica qualora sia  insolvente  il  condebitore
nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.