(CODICE CIVILE-art. 1300)
                             Art. 1300. 
 
                            (Novazione). 
 
  La novazione tra il creditore e uno dei debitori in  solido  libera
gli altri debitori. Qualora pero' si sia voluto limitare la novazione
a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte
di quest'ultimo. 
 
  Se convenuta tra uno dei creditori in  solido  e  il  debitore,  la
novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte  del
primo.