(CODICE CIVILE-art. 1301)
                             Art. 1301. 
 
                            (Remissione). 
 
  La remissione a favore di uno dei debitori in solido  libera  anche
gli altri debitori, salvo che il creditore  abbia  riservato  il  suo
diritto verso gli altri, nel qual caso il creditore non puo'  esigere
il credito da questi, se non detratta la parte del debitore a  favore
del quale ha consentito la remissione. 
 
  Se la remissione e' fatta da uno  dei  creditori  in  solido,  essa
libera il debitore verso  gli  altri  creditori  solo  per  la  parte
spettante al primo.