(CODICE CIVILE-art. 1304)
                             Art. 1304. 
 
                           (Transazione). 
 
  La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori  in  solido
non  produce  effetto  nei  confronti  degli  altri,  se  questi  non
dichiarano di volerne profittare. 
 
  Parimenti, se e' intervenuta tra uno dei creditori in solido  e  il
debitore, la transazione non ha effetto  nei  confronti  degli  altri
creditori, se questi non dichiarano di volerne profittare.