(CODICE CIVILE-art. 1305)
                             Art. 1305. 
 
                            (Giuramento). 
 
  Il giuramento sul debito e non sul vincolo  solidale,  deferito  da
uno dei debitori in solido al creditore o da  uno  dei  creditori  in
solido al debitore, ovvero dal creditore a uno dei debitori in solido
o dal debitore a uno dei creditori in  solido,  produce  gli  effetti
seguenti: 
  il  giuramento  ricusato  dal  creditore  o  dal  debitore,  ovvero
prestato dal condebitore o dal concreditore  in  solido,  giova  agli
altri condebitori o concreditori; 
  il  giuramento  prestato  dal  creditore  o  dal  debitore,  ovvero
ricusato dal condebitore o dal concreditore in solido, nuoce  solo  a
chi lo ha deferito o a colui al quale e' stato deferito.