(CODICE CIVILE-art. 1306)
                             Art. 1306. 
 
                             (Sentenza). 
 
  La sentenza pronunziata tra il creditore  e  uno  dei  debitori  in
solido, o tra il debitore e uno  dei  creditori  in  solido,  non  ha
effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. 
 
  Gli altri debitori possono opporla  al  creditore,  salvo  che  sia
fondata sopra ragioni personali al condebitore; gli  altri  creditori
possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali
che questi puo' opporre a ciascuno di essi.