(CODICE CIVILE-art. 1310)
                             Art. 1310. 
 
                           (Prescrizione). 
 
  Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro
uno dei debitori in  solido,  oppure  uno  dei  creditori  in  solido
interrompe la prescrizione contro il comune debitore,  hanno  effetto
riguardo agli altri debitori o agli altri creditori. 
 
  La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei  debitori
o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli  altri.
Tuttavia il debitore che sia stato costretto  a  pagare  ha  regresso
contro i condebitori liberati in conseguenza della prescrizione. 
 
  La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori  in  solido
non ha effetto riguardo agli altri; fatta in  confronto  di  uno  dei
creditori  in  solido,  giova  agli  altri.  Il  condebitore  che  ha
rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli altri debitori
liberati in conseguenza della prescrizione medesima.