(CODICE CIVILE-art. 1311)
                             Art. 1311. 
 
                    (Rinunzia alla solidarieta'). 
 
  Il creditore che rinunzia alla solidarieta' a  favore  di  uno  dei
debitori conserva l'azione in solido contro gli altri. 
 
  Rinunzia alla solidarieta': 
    1) il creditore che rilascia a uno dei debitori quietanza per  la
parte di lui senza alcuna riserva; 
    2) il creditore  che  ha  agito  giudizialmente  contro  uno  dei
debitori per la parte di lui, se questi ha aderito alla domanda, o se
e' stata pronunciata una sentenza di condanna.